Come funziona la Legge 104/92
DEFINIZIONE DI HANDICAP
“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”
Il verbale della Commissione degli Invalidi Civili riporta la valutazione dell’Handicap, comprensiva della patologia (da conservare da parte dell’interessato), utile per la richiesta di permessi o congedo, da presentare all’Inps per i dipendenti privati, all’ente di appartenenza per il pubblico dipendente.
Riconoscimento del solo handicap
Sussistono le condizioni art. 3 comma 1(l.104/92)
Riconoscimento gravità handicap
Sussistono le condizioni art.3 comma 3 (l.104/92).
Il riconoscimento della gravità dell’handicap consente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di fruire dei permessi l. 104/91 per sé stessi o per un familiare oppure di fruire del congedo straordinario della durata massima di due anni per familiari.
Sono soggetti legittimati a chiedere i permessi:
- Il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto;
- Il parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del portatore di handicap, abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- Il lavoratore disabile per sé stesso. In tal caso può scegliere o tre giorni al mese, anche frazionati in mezze giornate, o in alternativa due ore di permesso giornaliero, se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno. Con orario inferiore a sei ore giornaliere, ha diritto a un’ora di permesso al giorno;
- Il familiare che assiste il disabile può beneficiare dei tre giorni di permesso al mese, anche frazionati in mezze giornate o a ore nel rispetto del massimale orario mensile.
Si precisa che la persona portatrice di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.
I genitori naturali, affidatari, adottivi di figli fino a tre anni di età, portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente:
- Dei permessi orari: due ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno, altrimenti con orario inferiore, un’ora di permesso giornaliero;
- Del prolungamento del congedo parentale, fino ad un massimo di tre anni, comunque entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
- Permessi mensili (tre giorni).
Hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici e a domicilio, sempre che il figlio portator di handicap grave non sia ricoverato a tempo pieno.
CONGEDO STRAORDINARIO DI DURATA BIENNALE
Sono soggetti legittimati a chiedere il congedo straordinario di durata biennale retribuito nell’ordine in cui la legge dispone gli aventi diritto al congedo, purché la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno:
- Il coniuge convivente, l’unito civilmente convivente, il convivente di fatto, nel caso manchi, sia deceduto o sia affetto da gravi patologie invalidanti subentrano i genitori anche adottivi;
- Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”-“l’unito civilmente convivente”- “ il convivente di fatto”;
- Se entrambi sono mancanti (coniuge o genitori adottivi), deceduti o affetti da gravi patologie invalidanti si fa riferimento ad uno dei figli conviventi;
- Nel caso anche i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti subentrano i fratelli o sorelle conviventi;
- Se i fratelli e le sorelle conviventi risultano anch’essi mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti rimango per ultimi i parenti e affini fino al terzo grado, sempre conviventi.
Cosa sono gli Invalidi Civili
DEFINIZIONE DI INVALIDO CIVILE
…il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie o dismetabolismo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa…pari al 74%…non dipendente da guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio…
CHI PUO’ FARE DOMANDA
Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti nel territorio italiano.
ASSEGNO MENSILE
Spetta agli invalidi parziali a cui sia stata riconosciuta un’invalidità lavorativa non inferiore al 74% e non superiore al 99%, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67, subordinato allo stato di bisogno economico.
PENSIONE INABILITA’
Concessa a chi ha un riconoscimento sanitario di inabilità totale e permanente al lavoro, percentuale pari al 100%, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67, subordinata allo stato di bisogno economico.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Riconosciuta ai cittadini totalmente inabili che hanno un riconoscimento pari al 100% e non in grado di deambulare senza l’aiuto di terzi o di svolgere gli atti quotidiani della vita indipendentemente dall’età, dal reddito.
INDENNITÀ DI FREQUENZA
L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minorenni, per la sola durata del corso scolastico o del trattamento terapeutico di recupero di riabilitazione ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e d anche ai minori ipoacusici che frequentino centri diurni finalizzati al recupero e riabilitazione, frequenza di scuola dell’obbligo, asili nidi e materne pubbliche o private, centri di formazione professionali finalizzati al reinserimento sociale, subordinata al limite reddituale in capo al minore.
CIECHI CIVILI
…coloro che in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio…
- Ciechi assoluti: residuo visivo pari allo zero in entrambi gli occhi;
- Ciechi parziali: residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi.
CHI PUO’ FARE DOMANDA
Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti sul territorio italiano.
Prestazioni previste:
- Pensione ciechi civili assoluti e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età subordinata allo stato di bisogno economico;
- Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti indipendentemente dall’età, dal reddito, può essere cumulata con l’indennità che è erogata agli invalidi civili e ai sordomuti, compatibile con l’attività lavorativa;
- Pensione ciechi parziali, spetta anche ai minori ed è subordinata allo stato di bisogno economico;
- L’indennità speciale ai ciechi parziali viene erogata al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall’età, dal reddito.
SORDI
…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio…
CHI PUO’ FARE DOMANDA
Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti sul territorio italiano.
Prestazioni previste
- Pensione ai sordomuti che hanno un disagio economico, purché abbiano compiuto 18 anni e non oltre 67;
- Indennità di comunicazione non soggetta limiti reddituali indipendentemente dall’età, dal reddito ed è compatibile con l’attività lavorativa e il ricovero in istituto può essere cumulata con l’indennità che è erogata agli invalidi civili.
PERSONE SORDOCIECHE
Sono definiti tali i soggetti disabili ai quali sono riconosciute entrambe le minorazioni di cecità e sordità, come disabilità specifica unica. E’ riconosciuta una prestazione, in forma unificata, che comprende le specifiche prestazioni economiche spettanti per le condizioni di cecità e sordità. Alle persone sordocieche continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l’inserimento al lavoro di pertinenza delle due menomazioni riconosciute.
Come funziona la pensione ai superstiti
E’ una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
- Pensionato (pensione di reversibilità) se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anticipata, supplementare);
- Lavoratore (pensione indiretta), il diritto ai familiari superstiti spetta a condizione alternativa:
- Alla data del decesso il deceduto avesse almeno 15 anni di contributi versati;
- Almeno 5 anni di contributi di cui 3 anni versati nei 5 anni precedenti la data della morte. Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, si considerano utili anche i periodi di titolarità dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
La pensione spetta ai seguenti familiari:
- Sempre al coniuge superstite anche se separato, all’unito civilmente;
- Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- Ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
- minori di 18 anni ;
- studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
- maggiorenni inabili di qualunque età e a carico del genitore;
- Ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, se alla data del decesso sono minorenni, maggiorenni se inabili o studenti o universitari a carico del genitore deceduto;
- Nipoti minori equiparati ai figli se a totale carico del nonno o nonna alla data di morte dei medesimi.
In mancanza dei familiari sopra descritti subentrano:
- I genitori d’età pari o superiore a 65 anni, a totale carico del figlio al momento del decesso e non siano titolari di pensione.
In assenza anche dei genitori subentrano:
- I fratelli e sorelle celibi e nubili purché inabili, che dimostrino la vivenza a carico del deceduto e non siano titolari di pensione.
La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è calcolata sulla base della pensione dovuta ovvero della pensione in pagamento applicando le seguenti percentuali:
- 60% al coniuge /unito civilmente
- 80% al coniuge/unito civilmente e un figlio
- 100% al coniuge/unito civilmente e due o piu’ figli
- 70% un figlio in assenza del coniuge superstite
- 80% due figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e un figlio
- 100% tre o più figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e due figli
- 15% un genitore
- 30% due genitori
- 15% un fratello o sorella
- 30% due fratelli o sorelle
In base alla legge n. 125 del 27 luglio 2011 non hanno più diritto alla pensione ai superstiti i familiari condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio del coniuge.
CUMULO PENSIONE CON ALTRI REDDITI
- Se il pensionato possiede altri redditi, soggetti ad imposizione fiscale la pensione viene ridotta del:
- 25% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo;
- 40% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo;
- 50% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.
ECCEZIONE al cumulo (contitolarità)
Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Vigili del Fuoco Ravenna. FP CGIL: “Grave avere turni mancanti nel servizio di Soccorso nautico”
“Dieci giorni di inattività, dieci giorni di esposizione al rischio. Il servizio nautico dei Vigili del Fuoco di Ravenna rimane in stand by per mancanza di personale”
A denunciarlo è la Fp Cgil che segnala l’anomalia emersa in queste ultime settimane. A fronte di un personale ridotto (composto da 19 unità, anziché le 26 richieste), costretto a serrare i ranghi per affrontare ogni potenziale criticità, il servizio non può più essere garantito con la necessaria regolarità.
Già nel marzo del 2021, la Fp Cgil aveva denunciato la grave carenza di uomini e mezzi. Fino ad oggi, si era fatto ricorso al lavoro straordinario delle poche unità rimaste, ma la crisi ha ormai raggiunto un punto di non ritorno quando il budget delle ore di straordinario si è esaurito. Dal 20 ottobre scorso, nonostante le richieste del comandante di incrementare le ore di lavoro supplementare destinate alla caserma di Ravenna, il servizio non può essere più garantito con conseguenze potenzialmente molto serie.
“La mancata copertura dei turni del soccorso nautico rappresenta una situazione grave, che si è già registrata sette volte a ottobre e quattro in questo scorcio di novembre”
commenta Maria Antonietta Cirillo della Fp Cgil Ravenna. “Le ripercussioni, in caso di necessità d’intervento del servizio nautico dei Vigili del Fuoco, potrebbero essere estremamente gravi e riteniamo sia doveroso informare la cittadinanza. Chiediamo, con urgenza, agli organi politici di attivarsi per sollecitare il Ministero di competenza a intervenire. Nell’immediato serve lo stanziamento delle ore di lavoro straordinario necessarie a garantire il servizio di soccorso. In ottica futura è necessario l’arrivo di nuove unità, che consentano di superare definitivamente l’attuale programmazione emergenziale”.
Come si percepisce l'assegno di invalidità
Prestazione economica in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A CHI SPETTA
- Lavoratori dipendenti privati;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
- Lavoratori iscritti ad alcuni fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).
REQUISITI
Sanitario: richiede un’infermità fisica o mentale, tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore
Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda.
La pensione è calcolata su un’anzianità contributiva alla data della domanda e non è reversibile.
L’assegno ha validità triennale, alla scadenza se permangono le condizioni sanitarie, l’interessato può presentare richiesta di conferma. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente, indipendentemente dalla presentazione di rinnovo.
Al compimento dell’età pensionabile può essere trasformato in pensione di vecchiaia se risultano soddisfatti tutti requisiti previsti.
L’assegno di invalidità è compatibile con redditi da lavoro, tuttavia è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.
Qualora i redditi posseduti superino:
- 4 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 25%;
- 5 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 50%.
L’assegno decorre dal mese successivo al quello di presentazione della domanda.
Seminari di aggiornamento online per OSS
Continuano le opportunità di aggiornamento professionale per le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL.
Questa volta si tratta di un percorso dedicato ad OSS: 5 appuntamenti che trattano in un seminario, singolarmente, vari argomenti.
- primo soccorso
- movimentazione dei carichi
- contrastare la violenza in sanità, e non solo
- integrazione professionale tra infermiere e OSS
- alimentazione dell’anziano
Altri argomenti sono in fase di realizzazione e verranno proposti nei prossimi mesi.
Gli incontri sono realizzati via web con piattaforma ZOOM. La durata di ogni incontro è di 2 ore. Potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione.
Possono partecipare, se interessate, anche figure professionali diverse dagli OSS.
Non si tratta di un corso ECM.
Il calendario:
- 26 ottobre: primo soccorso
- 9 novembre – ore 16.00/18.00: movimentazione dei carichi
- 23 novembre – ore 16.00/18.00: contrastare la violenza in sanità, e non solo
- 14 dicembre – ore 16.00/18.00: integrazione professionale tra infermiere e OSS
- 13 gennaio 2023 – ore 16.00/18.00: alimentazione dell’anziano
Come detto, si tratta di un’opportunità riservata ad iscritte ed iscritti.
Per partecipare scrivere a: oss@er.cgil.it
Sottoscritto il nuovo contratto nazionale Federcasa!
Scarica il testo dell’accordo sottoscritto
Dopo una lunghissima trattativa, faticosa e complicata, che ha visto anche una procedura di conciliazione presso il competente Ministero del Lavoro, il 4 ottobre, finalmente, abbiamo sottoscritto il Ccnl Federcasa per il triennio 2019/2021.
Il 2 novembre è convocato il Coordinamento Emilia Romagna Acer (si applica il ccnl federcasa) per illustrare il Contratto.
Per quanto ci riguarda, esso doveva necessariamente muoversi all’interno di alcuni orientamenti chiari su cui innervare l’intera procedura.
In prima battuta, perimetrare il Ccnl al periodo 19/21, avendo chiaro che esso doveva necessariamente generare un aumento economico entro il triennio di riferimento spostando i termini inaccettabili della proposta della controparte che, nell’ultimo testo pervenuto, fissava l’aumento a circa il 2%.
Bisognava poi lavorare su una quota economica che, in qualche misura, provasse a rispondere al periodo trascorso; da ultimo, fissare un aumento economico pari ai livelli con cui, come organizzazioni sindacali, abbiamo sottoscritto contratti per il periodo 2019/2021.
Grazie ai nostri sforzi i risultati della trattativa vanno nella direzione indicata. E infatti, si ribadisce la vigenza del Ccnl nell’orizzonte temporale 2019/2021, allocando l’aumento contrattuale, pari al 3,5% parametrato sul livello B1, al primo dicembre 2021. Ancora, si stabilisce, sempre per quel periodo, l’erogazione di una una tantum pari complessivamente a 900,00 euro (sempre avendo a riferimento il livello B1). Infine si definiscono gli arretrati da dicembre 2021 a settembre 2022, arretrati che verranno conferiti ai lavoratori secondo le decorrenze pattuite.
Date le disponibilità delle nostre controparti, pari a circa alla metà del risultato conquistato dalla trattativa, giudichiamo questi importi utili a riallineare questo Ccnl, in riferimento a questo triennio, agli altri contratti dei settori privati, e siamo impegnati, nell’immediato, a riaprire la trattative per il rinnovo Ccnl 2022/2024.
A tal riguardo, non a caso, abbiamo chiesto ed ottenuto che venisse preso, in termini contrattuali, l’impegno secondo cui le parti dovranno necessariamente vedersi entro dicembre 2022 per l’avvio della trattativa Ccnl 2022/2024. La trattativa per questo triennio non solo andrà rapidamente riaperta, ma dovrà necessariamente affrontare, da una parte, il tema della revisione complessiva del testo del Ccnl con particolare riferimento alle parti dedicate alla classificazione del personale, al lavoro a distanza, alle relazioni sindacali che risultano obsolete o lacunose; dall’altra dovrà garantire un livello economico adeguato alla fiammata inflattiva in corso.
Non possiamo in conclusione non ringraziare tutte le strutture che hanno partecipato in questi mesi, insieme alla federazione nazionale, alle varie fasi di questa complicata trattativa.
Sanità, se non la curi non ti cura! Il 29 ottobre la Manifestazione a Roma
Promossa da FpCgil-CislFp-UilFpl-Fials-Nursind, appuntamento in piazza del Popolo dalle ore 9.30
‘Sanità, se non la curi non ti cura!’.
È il titolo della manifestazione nazionale in programma a Roma sabato 29 ottobre in piazza del Popolo a partire dalle ore 9.30 delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in sanità: nel pubblico, nel privato e nel terzo settore. Una manifestazione, promossa dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, per chiedere al nuovo governo un immediato e concreto impegno sulla sanità per garantire la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
Una mobilitazione che ha al centro 8 rivendicazioni, 8 misure urgenti sulle quali intervenire:
1. Maggiori risorse per il fondo sanitario nazionale;
2. Lotta alle esternalizzazioni;
3. Superamento dei limiti di tetti di spesa per il personale;
4. Assunzioni e stabilizzazioni;
5. Adeguate risorse contrattuali;
6. Spazi per la contrattazione decentrata e la valorizzazione del personale;
7. Misure per l’integrazione fra pubblico e privato;
8. Integrazione fra sanitario e sociale.
Il programma della giornata prevede interventi di delegate e delegati, al termine dei quali parleranno i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi, Giuseppe Carbone e Andrea Bottega.
Elezioni al Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici al MIC - Flavia sarà la nostra candidata!
Nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2022 sono indette le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore beni culturali e paesaggistici del Ministero della cultura con modalità di voto telematico dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti di ruolo del ministero con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo o comandati.
Il Consiglio superiore è un organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l’Ufficio di Gabinetto, del Segretario generale o del direttore generale centrale competente:
- a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall’amministrazione;
- b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l’Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali; d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;
- e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l’organizzazione del Ministero;
- f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
- g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.
I tre posti di rappresentante sono attribuiti alle tre liste che avranno riportato maggiori voti e sono eletti i candidati che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di preferenze.
CLICCA QUI PER LEGGERE LA GUIDA ALLA VOTAZIONE ONLINE
Flavia Giberti è una delle candidate in lista FP CGIL
Nata in provincia di Ferrara nel 1981, archeologa, è da quasi 13 anni dipendente del Ministero. Assunta tramite concorso ha ricoperto il ruolo di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza dal 2010 al 2016 quindi, assistente tecnica fino al 2019, quando è stata nuovamente assunta come funzionaria archeologa, sempre a seguito di concorso pubblico. In qualità di RSU (da circa 10 anni), ha avuto l’occasione di conoscere diversi aspetti di questa Amministrazione e di confrontarsi direttamente con le conseguenze della riforma Franceschini, lavorando in una sede periferica che in due anni è passata dalle dipendenze della Soprintendenza Archeologia, al Polo museale regionale, per confluire infine in un istituto autonomo del Ministero.
Come funziona la Pensione di Invalidità
Prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
A CHI SPETTA
• Lavoratori dipendenti;
• Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
• Lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi e esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).
REQUISITI
Sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale
Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei cinque anni precedenti la domanda. La pensione è calcolata sull’anzianità assicurativa risultante all’atto della domanda, incrementata dei periodi contributivi esistenti tra la decorrenza di pensione e il compimento del 60° anno di età per un massimo di 40 anni di contribuzione.
L’età anagrafica fissata è senza distinzione di sesso e di gestione di appartenenza.
Incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, quindi è richiesta:
• La cessazione dell’attività lavorativa;
• La cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
• La cancellazione dagli albi professionali;
• La rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione.
La decorrenza è fissata dal:
• Mese successivo a quello di presentazione della domanda;
• Mese successivo a quello di cessazione dell’attività;
• Mese successivo alla cancellazione dagli elenchi/albi professionali.
La pensione di inabilità è reversibile.
ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
I pensionati di inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
L’assegno è concesso a domanda dell’interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità, non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, o dal perfezionamento dei requisiti insorti successivamente a tale data.