Indennità di pronto soccorso - Nuovo CCNL sanità
Indennità di pronto soccorso: un passo avanti per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell’emergenza e urgenza.
L’indennità coinvolge chi lavora presso:
- Pronto soccorso generale;
- Pronto soccorso specialistico con accesso diretto;
- Punti di Primo Intervento;
- Emergenza territoriale 118
Oltre 4 milioni di euro in Emilia-Romagna per riconoscere una indennità mensile retroattiva al primo gennaio.
Vogliamo chiudere l’accordo entro gennaio 2023 per erogare l’indennità nella busta paga di febbraio.
INOLTRE CI SARANNO ULTERIORI RISORSE DA DESTINARE GIÀ DAL 2023 A LIVELLO AZIENDALE PER COGLIERE ASPETTI ORGANIZZATIVI SPECIFICI E PROFESSIONALITÀ CHE CONTRIBUISCONO AL SISTEMA DELL’EMERGENZA E URGENZA.
Cosa ne pensiamo della Manovra
È una legge di bilancio ingiusta, che favorisce i privilegiati, che aggrava la situazione dei poveri e dei disagiati, che favorisce l’evasione fiscale, che accentua la precarizzazione del mercato del lavoro, che lascia solo briciole a sanità, istruzione e welfare e che non dà risposte al dramma del lavoro, delle diseguaglianze e alla necessità di costruire un nuovo modello di sviluppo e accelerare la transizione ecologica nel nostro Paese.
A pronunciarlo è la Campagna Sbilanciamoci che, come ogni anno, ha presentato una vera e propria Contromanovra. 75 proposte per 53 miliardi e 800 milioni di spesa pubblica orientata ai diritti, alla pace, all’ambiente.
Da dove prendere le risorse
Come ripete anche la Cgil, i soldi per gli investimenti ci sono, basta prenderli dove stanno. Innanzitutto, riformando seriamente il fisco. La contromanovra propone di recuperare oltre 7 miliardi dalla rimodulazione delle aliquote Irpef più alte, e investendone 10 per ridurre quelle più basse. E poi via la flat tax, e così si recuperano due miliardi, altri 6,8 arriverebbero dall’imposta di successione, mentre oltre 16 dalla patrimoniale. E ancora si potrebbero riscuotere 3,5 miliardi da un piano straordinario di accertamento e riscossione, 3,7da una tassa sulle transazioni finanziarie e tre da una revisione della web tax. Infine, sul fronte fiscale, 200 milioni potrebbero arrivare da misure fiscali penalizzanti per il rilascio del porto d’armi e 500 da investimenti pubblicitari. E non finisce qui, ben quattro sono i miliardi che si potrebbero recuperare dai contributi ambientalmente dannosi da destinare al fondo per la decarbonizzazione, e altri 5 miliardi potrebbero arrivare dalla riduzione delle spese militari.
Come spendere le risorse
Il riorientamento della spesa previsto dalla manovra di Sbilanciamoci è presto detto: più investimenti pubblici per i diritti. E allora 10 miliardi per portare la spesa per la sanità al 7% del Pil, e altri due circa per i farmaci innovativi, i Lea e il fondo per la non autosufficienza. E poi un miliardo e mezzo verrebbe investito per il diritto all’abitare, uno per il varo di una missione di soccorso in mare. Si chiuderebbero i Cas e verrebbe riorganizzata l’accoglienza diffusa sul territorio, 900 milioni andrebbero a finanziare il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. Per rendere il diritto all’istruzione e formazione, e anche quello alla cultura, davvero esigibile la spesa prevista si aggira attorno ai tre miliardi. Come è ovvio, non solo non si prevedono tagli al RdC, ma nella manovra della 50 associazioni che aderiscono alla Campagna Sbilanciamoci è prevista la costituzione di un vero diritto alla presa in carico per chi è sotto la soglia di povertà. A prendersi cura di cittadini e cittadine sono gli enti locali e allora ecco destinati a loro ben due miliardi e 300 in più.
Il capitolo lavoro, e l’ambiente
Otto potrebbero essere i miliardi per il sostegno al sistema produttivo, 500 quelli da destinare all’aumento della dotazione del Fondo per occupazione e formazione e 35 per un piano straordinario sulla sicurezza sul lavoro. Sul versante ambiente gli investimenti potrebbero essere rilevanti se si seguisse la strada della contromanovra. Del quattro miliardi al fondo per la decarbonizzazione abbiamo detto, altri mille sarebbero destinati a interventi contro il rischio idrogeologico a fronte del quasi niente previsto dal governo Meloni
Insomma, ha sottolineato Giulio Marcon portavoce della Campagna nel corso della conferenza stampa di presentazione della contromanovra: “Il Paese avrebbe bisogno di altre misure e scelte per un modello di sviluppo nuovo e per un’Italia capace di futuro. Servono maggiori investimenti pubblici per la scuola, la sanità, il welfare e l’ambiente. Serve una dura lotta contro le diseguaglianze e la povertà. Abbiamo bisogno di politiche per la pace e il disarmo, per la cooperazione allo sviluppo, per i diritti dei migranti. Bisogna dare risposte al lavoro e alla politica industriale”.
Federcasa - Primo incontro per il rinnovo del contratto 2022-24
Si è tenuto nella mattinata odierna l’incontro tra la delegazione trattante di Federcasa e le OOSS nazionali di categoria, in merito alla ripresa delle trattative per il rinnovo del CCNL. L’incontro, si è svolto nel rispetto di quanto concordato nell’Accordo sottoscritto in data 4 ottobre 2022 relativo al triennio 2019/2021, con l’intento di riaprire il Tavolo di confronto in relazione al triennio 2022/2024.
La parte datoriale ha riferito di aver esaurito il mandato, relativo appunto all’accordo, soltanto economico, per la tornata contrattuale ormai chiusa, comunicando nel contempo che per la metà del prossimo mese di gennaio è prevista la nomina da parte del Direttivo Federcasa della nuova delegazione trattante.
Le Organizzazioni Sindacali, che all’inizio del corrente mese hanno presentato unitariamente a Federcasa la Piattaforma per l’avvio delle procedure di rinnovo relative al triennio 2022/24, hanno richiesto di calendarizzare a breve degli incontri specifici finalizzati all’adeguamento normativo del dettato contrattuale, sottolineando anche la necessità di un rinnovo economico che tenga conto della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, il cui incremento non potrà prescindere dall’inflazione reale.
Al termine dell’incontro, Federcasa si è impegnata a riconvocare le parti, così come concordato al tavolo, entro la prima settimana di febbraio 2023.
p. la FP CGIL Nazionale
Paolo Camardella Alessandro Purificato
16 dicembre sarà Sciopero generale in Emilia-Romagna
Venerdì 16 dicembre SCIOPERO GENERALE in Emilia-Romagna per l’intera giornata o turno di lavoro e sono indette manifestazioni territoriali indetta da CGIL e la UIL unitariamente!
*lo sciopero coinvolgerà tutti i settori esclusi Igiene Ambientale, INL e ANPAL
Leggi di più sulla nostra mobilitazione!
Scopri di più su COLLETTIVA!
Inizia la trattativa per il rinnovo del Contratto delle Cooperative Sociali
Lo scorso 17 novembre 2022, a Roma, si è finalmente avviato il negoziato per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Un rinnovo molto atteso, che nella sola Emilia-Romagna interessa decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori.
L’incontro è stato utile per l’avvio del confronto conseguente alla presentazione della piattaforma che le OO.SS. hanno trasmesso alle controparti a inizio anno dopo la fase di consultazione che, come noto, ha scontato diversi rallentamenti dovuti alla fase pandemica.
FP CGIL, insieme ai sindacati di categoria di Cisl e Uil, rafforzando i contenuti della piattaforma presentata ha posto un particolare accento sulla forte necessità di importanti risposte in materia salariale, valorizzando economicamente e professionalmente lavoratrici e lavoratori del settore. Con forza è stato inoltre richiesto di intervenire su diritti e tutele, nonché sull’importanza di ridurre e contrastare precarietà e incertezze, anche in Emilia-Romagna, infatti, un forte turn over di personale ha investito la cooperazione sociale e intervenire in tal senso serve per migliorare le condizioni lavorative.
Le Centrali cooperative hanno convenuto sulla necessità di dare risposte economiche al personale, mettendo tuttavia in risalto il difficile momento in cui versa il Paese con particolare riferimento alla crescita delle spinte inflattive e dei costi energetici; hanno altresì sottolineato la loro consapevolezza rispetto alla grande attesa esistente in merito al rinnovo del CCNL.
Sono quindi stati calendarizzati una serie di incontri con l’obiettivo di entrare nel merito delle singole questioni.
Operatrici ed operatori della cooperazione sociale meritano – in tempi accettabili – un rinnovo contrattuale all’altezza della qualità del lavoro che quotidianamente esprimono.
Lavoriamo insieme per questo.
Stabilizzazione precari giustizia - Nessuno venga escluso!
“Stabilizzare i precari della giustizia, nessuno escluso”. Questa la rivendicazione alla base manifestazione promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa mercoledì 23 novembre a Roma in piazza Cairoli, nei pressi del Ministero della Giustizia.
Una manifestazione che ha avuto alla base una precisa richiesta: “Prorogare i contratti in scadenza dei precari della Giustizia – rivendicano i sindacati – e, allo stesso tempo, lavorare per allargare la platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli Operatori Giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio”.
Da anni, fanno sapere Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa, “gli uffici giudiziari si avvalgono della collaborazione di lavoratori precari, di recente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadrati nella figura professionale dell’operatore giudiziario. Dopo una lotta decennale che ci ha visto protagonisti siamo riusciti ad avere una norma che li stabilizza: la procedura individuata col passato governo, ovvero aver maturato i 36 mesi entro il 31 dicembre di quest’anno, ne esclude però circa 200 mentre 1.200 verranno stabilizzati a partire da gennaio del prossimo anno. Chiedono la proroga del contratto affinché anche questi lavoratori possano essere stabilizzati”.
Nuovo contratto delle Funzioni Locali - Tutto quello che c'è da sapere
Firmato il 16 novembre in via definitiva il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori delle Funzioni Locali, relativo al triennio 2019-2021, dopo l’intesa raggiunta il 4 agosto scorso.
Tutti i materiali – insieme al testo – da noi prodotti per comprendere al meglio il nuovo contratto: una scheda di sintesi sui punti principali, sugli arretrati, sull’ordinamento professionale, sulle sezioni professionali e sui diritti.
Scarica e consulta tutti i documenti relativi al nuovo contratto delle Funzioni Locali
TESTO CONTRATTO
SCHEDA PUNTI PRINCIPALI (PDF)
SCHEDA ARRETRATI (PDF)
SCHEDA DIRITTI (PDF)
SCHEDA ORDINAMENTO PROFESSIONALE (PDF)
SCHEDA SEZIONI PROFESSIONALI (PDF)
Nuovo contratto della sanità - Tutto quello che c'è da sapere
Firmato il 2 novembre in via definitiva il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Pubblica relativo al triennio 2019-2021, dopo l’intesa raggiunta il 15 giugno scorso.
Tutti i materiali per comprendere al meglio il nuovo contratto. Dal testo integrale a una scheda sui punti principali, dagli arretrati con tabelle economiche agli elementi del nuovo contratto per infermieri, oss, ostetriche, tecnici sanitari e personale tecnico amministrativo.
In questo video Marco Blanzieri, di FP CGIL Emilia-Romagna, ci spiega le novità sugli arretrati del nuovo contratto della sanità.
Scarica e consulta tutti i documenti relativi al nuovo contratto della sanità
TESTO CONTRATTO
SCHEDA PUNTI PRINCIPALI (PDF)
SCHEDA ARRETRATI (PDF)
SCHEDA INFERMIERI (PDF)
SCHEDA OSS (PDF)
SCHEDA OSTETRICHE (PDF)
SCHEDA TECNICI SANITARI (PDF)
SCHEDA TECNICI AMMINISTRATIVI (PDF)
Come funzionano gli ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL)
NASpI – NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO
A sostegno dei lavoratori che involontariamente hanno perso il lavoro, in vigore dal 1 maggio 2015.
I soggetti interessati sono:
- Lavoratori dipendenti del settore privato;
- Apprendisti;
- Dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato;
- Soci lavoratori, purché abbiano sottoscritto oltre al rapporto di socio anche un contratto di lavoro subordinato;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Per gli eventi dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Sono esclusi:
- Lavoratori assunti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione;
- Lavoratori agricoli ai quali si continuano ad applicare le disposizioni della legge 247/07 in materia di disoccupazione agricola (OTI);
- Lavoratori extra comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
I requisiti previsti per accedere alla NASpI sono:
- Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
- Avere almeno 13 settimane, nei quattro anni precedenti, di contribuzione contro la disoccupazione.
Possono richiedere la NASpI anche:
- Lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro tramite accordi conciliativi art. 7 L. 604/66 come modificato dall’art. 1 c. 40 L. 92/2012, ed anche conciliazione agevolata ex art. 6 Dlgs 23/2015 (tutele crescenti);
- Lavoratori che si avvalgono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito a rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede aziendale che dista a più di 50 km dalla residenza dello stesso e/o raggiungibile mediamente in più di 80 minuti;
- Lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa (vedi circolare Inps n° 163 del 2003);
- Per dimissioni presentate durante il periodo di gestazione e fino al compimento dell’anno del bambino convalidate dalla DTL;
- Licenziamento disciplinare.
Ammontare
La nuova indennità (NASpI) si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,333; l’importo dell’indennità è pari al 75% della retribuzione media calcolata se inferiore per l’anno 2022 a 1.250,87€.
Nel caso sia superiore, si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87€ e la retribuzione media mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360, 77€. L’indennità derivante dalla NASpI è soggetta a imposizione fiscale ma non a contributi.
L’indennità posta in pagamento è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
A partire dal 2022 la riduzione partirà dal primo giorno del sesto mese di fruizione, mentre per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, la riduzione scatterà solo dal primo giorno dell’ottavo mese.
La fruizione dell’indennità dà luogo all’accredito figurativo dei contributi, è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile di NASpi.
La durata
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi. Ai fini della durata non si tiene conto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.
E’ prevista la sospensione dell’indennità, per accettazione di un contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a sei mesi; in caso di accettazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi o se la rioccupazione avviene nel periodo di carenza, il lavoratore decade dalla NASpI.
Tuttavia è possibile cumulare parzialmente l’indennità con il lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato qualora la retribuzione sia inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato, purché entro 30 giorni dall’inizio dell’attività si comunichi all’Inps il reddito.
Anche in caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità qualora il reddito da lavoro autonomo risulti inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato; entro 30 giorni dall’inizio dell’attività occorre comunicare il reddito all’Inps.
La decorrenza economica della NASpI è dall’ottavo giorno dalla data di licenziamento o dal giorno successivo alla domanda qualora sia presentata dopo l’ottavo.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento pena la decadenza.
Autoimprenditorialità
Possibilità di richiedere il pagamento in un’unica soluzione, a titolo di incentivo per l’avvio di attività lavorativa autonoma, impresa individuale o per associarsi in cooperativa, anche nel caso in cui l’attività è preesistente al licenziamento. La domanda deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, o qualora preesistente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI, pena la decadenza dell’indennità.
DIS-COLL – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO.
Prestazione a sostegno dei lavoratori iscritti in Gestione Separata in via esclusiva che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.
I soggetti interessati sono:
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Assegnisti;
- Dottorandi di ricerca con borsa di studio;
- Amministratori, sindaci revisori di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica (assimilati ai collaboratori).
A decorrere dal 2022 è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.
Sono esclusi:
- Titolari di patita IVA;
- Collaboratori titolari di pensione.
Requisiti:
- Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
- Almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
Misura
La misura dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali prodotti nell’anno in cui si è verificato l’evento e quello dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi pari alla durata del contratto di collaborazione.
L’importo dell’assegno è pari al 75% del reddito medio calcolato se inferiore, per l’anno 2022, a € 1.250.87.
Nel caso sia superiore si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87 € e il reddito medio mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360,77 €.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, l’indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese.
In caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità, se il reddito derivante dall’attività è inferiore ai limiti previsti, per non perdere lo stato di disoccupato.
Durata
L’indennità è pagata mensilmente per una durata pari alla metà dei mesi accreditati tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi.
L’indennità è sospesa con rapporto di lavoro subordinato non superiore a 5 giorni, altrimenti decade. La DIS-COLL dal 2022 per il periodo di fruizione, dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa; è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione, termine di decadenza. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se presentata oltre tale termine, dal primo giorno successivo alla domanda.
Cosa fare in caso di Infortunio sul Lavoro
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:
- La lesione;
- La causa violenta;
- L’occasione di lavoro.
Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.
L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. Dal 2022 l’obbligo assicurativo Inail viene esteso ai lavoratori autonomi dello spettacolo.
PROCEDURE PER FRUIRE DELLE PRESTAZIONI INAIL IN CASO DI INFORTUNIO
In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- Rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
- Recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’ospedale più vicino;
- Rivolgersi al suo medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità.
Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
COSA FARE SE IL DATORE DI LAVORO NON DENUNCIA L’INFORTUNIO
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, oppure recarsi al Patronato che prenderà in carico la sua Tutela.
INFORTUNIO IN ITINERE
E’ indennizzabile:
- L’infortunio avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro, anche per il pranzo in assenza di mensa aziendale;
- L’infortunio occorso usando il mezzo di trasporto privato, ma solo se necessitato” perché non utilizzabili mezzi pubblici.
L’importanza della tutela
Contattare subito il delegato aziendale che può aiutare ad avere dal Patronato INCA della CGIL l’assistenza e le tutele necessarie.