Federcasa - Primo incontro per il rinnovo del contratto 2022-24

Si è tenuto nella mattinata odierna l’incontro tra la delegazione trattante di Federcasa e le OOSS nazionali di categoria, in merito alla ripresa delle trattative per il rinnovo del CCNL. L’incontro, si è svolto nel rispetto di quanto concordato nell’Accordo sottoscritto in data 4 ottobre 2022 relativo al triennio 2019/2021, con l’intento di riaprire il Tavolo di confronto in relazione al triennio 2022/2024.

La parte datoriale ha riferito di aver esaurito il mandato, relativo appunto all’accordo, soltanto economico, per la tornata contrattuale ormai chiusa, comunicando nel contempo che per la metà del prossimo mese di gennaio è prevista la nomina da parte del Direttivo Federcasa della nuova delegazione trattante.

Le Organizzazioni Sindacali, che all’inizio del corrente mese hanno presentato unitariamente a Federcasa la Piattaforma per l’avvio delle procedure di rinnovo relative al triennio 2022/24, hanno richiesto di calendarizzare a breve degli incontri specifici finalizzati all’adeguamento normativo del dettato contrattuale, sottolineando anche la necessità di un rinnovo economico che tenga conto della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, il cui incremento non potrà prescindere dall’inflazione reale.

Al termine dell’incontro, Federcasa si è impegnata a riconvocare le parti, così come concordato al tavolo, entro la prima settimana di febbraio 2023.

p. la FP CGIL Nazionale
Paolo Camardella Alessandro Purificato


sciopero generale 16 dicembre in emilia-romagna

16 dicembre sarà Sciopero generale in Emilia-Romagna

Venerdì 16 dicembre SCIOPERO GENERALE in Emilia-Romagna per l’intera giornata o turno di lavoro e sono indette manifestazioni territoriali indetta da CGIL e la UIL unitariamente!
Sarà sciopero anche per tutte le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici. Ci mobiliteremo tutti e tutte contro una legge di bilancio socialmente iniqua, che penalizza lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, alimenta il lavoro povero e precario, premia gli evasori e costruisce un fisco ingiusto.
Contro una manovra economica sbagliata che non prevede risorse per i rinnovi dei contratti nazionali, che non finanzia adeguatamente il Servizio Sanitario Nazionale, che dimentica il sociale, l’assistenza all’infanzia e i servizi socio-educativi.
PER QUESTO IL 16 DICEMBRE SARA’ SCIOPERO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI IN EMILIA-ROMAGNA!

*lo sciopero coinvolgerà tutti i settori esclusi Igiene Ambientale, INL e ANPAL

Leggi di più sulla nostra mobilitazione!

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sciopero generale emilia romagna 16 dicembre

Inizia la trattativa per il rinnovo del Contratto delle Cooperative Sociali

Lo scorso 17 novembre 2022, a Roma, si è finalmente avviato il negoziato per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Un rinnovo molto atteso, che nella sola Emilia-Romagna interessa decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

L’incontro è stato utile per l’avvio del confronto conseguente alla presentazione della piattaforma che le OO.SS. hanno trasmesso alle controparti a inizio anno dopo la fase di consultazione che, come noto, ha scontato diversi rallentamenti dovuti alla fase pandemica.

FP CGIL, insieme ai sindacati di categoria di Cisl e Uil, rafforzando i contenuti della piattaforma presentata ha posto un particolare accento sulla forte necessità di importanti risposte in materia salariale, valorizzando economicamente e professionalmente lavoratrici e lavoratori del settore. Con forza è stato inoltre richiesto di intervenire su diritti e tutele, nonché sull’importanza di ridurre e contrastare precarietà e incertezze, anche in  Emilia-Romagna, infatti, un forte turn over di personale ha investito la cooperazione sociale e intervenire in tal senso serve per migliorare le condizioni lavorative.

Le Centrali cooperative hanno convenuto sulla necessità di dare risposte economiche al personale, mettendo tuttavia in risalto il difficile momento in cui versa il Paese con particolare riferimento alla crescita delle spinte inflattive e dei costi energetici; hanno altresì sottolineato la loro consapevolezza rispetto alla grande attesa esistente in merito al rinnovo del CCNL.

Sono quindi stati calendarizzati una serie di incontri con l’obiettivo di entrare nel merito delle singole questioni.

Operatrici ed operatori della cooperazione sociale meritano – in tempi accettabili – un rinnovo contrattuale all’altezza della qualità del lavoro che quotidianamente esprimono.

Lavoriamo insieme per questo.


Stabilizzazione precari giustizia - Nessuno venga escluso!

“Stabilizzare i precari della giustizia, nessuno escluso”. Questa la rivendicazione alla base manifestazione promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa mercoledì 23 novembre a Roma in piazza Cairoli, nei pressi del Ministero della Giustizia.

Una manifestazione che ha avuto alla base una precisa richiesta: “Prorogare i contratti in scadenza dei precari della Giustizia – rivendicano i sindacati – e, allo stesso tempo, lavorare per allargare la platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli Operatori Giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio”.

Da anni, fanno sapere Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa, “gli uffici giudiziari si avvalgono della collaborazione di lavoratori precari, di recente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadrati nella figura professionale dell’operatore giudiziario. Dopo una lotta decennale che ci ha visto protagonisti siamo riusciti ad avere una norma che li stabilizza: la procedura individuata col passato governo, ovvero aver maturato i 36 mesi entro il 31 dicembre di quest’anno, ne esclude però circa 200 mentre 1.200 verranno stabilizzati a partire da gennaio del prossimo anno. Chiedono la proroga del contratto affinché anche questi lavoratori possano essere stabilizzati”.


Nuovo contratto delle Funzioni Locali - Tutto quello che c'è da sapere

Firmato il 16 novembre in via definitiva il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori delle Funzioni Locali, relativo al triennio 2019-2021, dopo l’intesa raggiunta il 4 agosto scorso.

Tutti i materiali – insieme al testo – da noi prodotti per comprendere al meglio il nuovo contratto: una scheda di sintesi sui punti principali, sugli arretrati, sull’ordinamento professionale, sulle sezioni professionali e sui diritti.


Nuovo contratto della sanità - Tutto quello che c'è da sapere

Firmato il 2 novembre in via definitiva il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Pubblica relativo al triennio 2019-2021, dopo l’intesa raggiunta il 15 giugno scorso.

Tutti i materiali per comprendere al meglio il nuovo contratto. Dal testo integrale a una scheda sui punti principali, dagli arretrati con tabelle economiche agli elementi del nuovo contratto per infermieriossostetrichetecnici sanitari e personale tecnico amministrativo.

In questo video Marco Blanzieri, di FP CGIL Emilia-Romagna, ci spiega le novità sugli arretrati del nuovo contratto della sanità.


come richiedere la naspi

Come funzionano gli ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL)

NASpI – NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

A sostegno dei lavoratori che involontariamente hanno perso il lavoro, in vigore dal 1 maggio 2015.

I soggetti interessati sono:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Apprendisti;
  • Dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato;
  • Soci lavoratori, purché abbiano sottoscritto oltre al rapporto di socio anche un contratto di lavoro subordinato;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Per gli eventi dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Sono esclusi:

  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione;
  • Lavoratori agricoli ai quali si continuano ad applicare le disposizioni della legge 247/07 in materia di disoccupazione agricola (OTI);
  • Lavoratori extra comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

I requisiti previsti per accedere alla NASpI sono:

  • Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
  • Avere almeno 13 settimane, nei quattro anni precedenti, di contribuzione contro la disoccupazione.

Possono richiedere la NASpI anche:

  • Lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro tramite accordi conciliativi art. 7 L. 604/66 come modificato dall’art. 1 c. 40 L. 92/2012, ed anche conciliazione agevolata ex art. 6 Dlgs 23/2015 (tutele crescenti);
  • Lavoratori che si avvalgono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito a rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede aziendale che dista a più di 50 km dalla residenza dello stesso e/o raggiungibile mediamente in più di 80 minuti;
  • Lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa (vedi circolare Inps n° 163 del 2003);
  • Per dimissioni presentate durante il periodo di gestazione e fino al compimento dell’anno del bambino convalidate dalla DTL;
  • Licenziamento disciplinare.

Ammontare

La nuova indennità (NASpI) si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,333; l’importo dell’indennità è pari al 75% della retribuzione media calcolata se inferiore per l’anno 2022 a 1.250,87€.

Nel caso sia superiore, si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87€ e la retribuzione media mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360, 77€. L’indennità derivante dalla NASpI è soggetta a imposizione fiscale ma non a contributi.

L’indennità posta in pagamento è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

A partire dal 2022 la riduzione partirà dal primo giorno del sesto mese di fruizione, mentre per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, la riduzione scatterà solo dal primo giorno dell’ottavo mese.

La fruizione dell’indennità dà luogo all’accredito figurativo dei contributi, è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile di NASpi.

La durata

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi. Ai fini della durata non si tiene conto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.

E’ prevista la sospensione dell’indennità, per accettazione di un contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a sei mesi; in caso di accettazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi o se la rioccupazione avviene nel periodo di carenza, il lavoratore decade dalla NASpI.

Tuttavia è possibile cumulare parzialmente l’indennità con il lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato qualora la retribuzione sia inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato, purché entro 30 giorni dall’inizio dell’attività si comunichi all’Inps il reddito.

Anche in caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità qualora il reddito da lavoro autonomo risulti inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato; entro 30 giorni dall’inizio dell’attività occorre comunicare il reddito all’Inps.

La decorrenza economica della NASpI è dall’ottavo giorno dalla data di licenziamento o dal giorno successivo alla domanda qualora sia presentata dopo l’ottavo.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento pena la decadenza.

Autoimprenditorialità

Possibilità di richiedere il pagamento in un’unica soluzione, a titolo di incentivo per l’avvio di attività lavorativa autonoma, impresa individuale o per associarsi in cooperativa, anche nel caso in cui l’attività è preesistente al licenziamento. La domanda deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, o qualora preesistente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI, pena la decadenza dell’indennità.

DIS-COLL – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO.

Prestazione a sostegno dei lavoratori iscritti in Gestione Separata in via esclusiva che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

I soggetti interessati sono:

  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Assegnisti;
  • Dottorandi di ricerca con borsa di studio;
  • Amministratori, sindaci revisori di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica (assimilati ai collaboratori).

A decorrere dal 2022 è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Sono esclusi:

  • Titolari di patita IVA;
  • Collaboratori titolari di pensione.

Requisiti:

  • Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
  • Almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.

Misura

La misura dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali prodotti nell’anno in cui si è verificato l’evento e quello dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi pari alla durata del contratto di collaborazione.

L’importo dell’assegno è pari al 75% del reddito medio calcolato se inferiore, per l’anno 2022, a € 1.250.87.

Nel caso sia superiore si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87 € e il reddito medio mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360,77 €.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, l’indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese.

In caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità, se il reddito derivante dall’attività è inferiore ai limiti previsti, per non perdere lo stato di disoccupato.

Durata

L’indennità è pagata mensilmente per una durata pari alla metà dei mesi accreditati tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi.

L’indennità è sospesa con rapporto di lavoro subordinato non superiore a 5 giorni, altrimenti decade. La DIS-COLL dal 2022 per il periodo di fruizione, dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa; è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione, termine di decadenza. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se presentata oltre tale termine, dal primo giorno successivo alla domanda.


Cosa fare in caso di Infortunio sul Lavoro

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.

Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

  • La lesione;
  • La causa violenta;
  • L’occasione di lavoro.

Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.

Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.

L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. Dal 2022 l’obbligo assicurativo Inail viene esteso ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

PROCEDURE PER FRUIRE DELLE PRESTAZIONI INAIL IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.

La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • Rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
  • Recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’ospedale più vicino;
  • Rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

COSA FARE SE IL DATORE DI LAVORO NON DENUNCIA L’INFORTUNIO

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, oppure recarsi al Patronato che prenderà in carico la sua Tutela.

INFORTUNIO IN ITINERE

E’ indennizzabile:

  • L’infortunio avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro, anche per il pranzo in assenza di mensa aziendale;
  • L’infortunio occorso usando il mezzo di trasporto privato, ma solo se necessitato” perché non utilizzabili mezzi pubblici.

L’importanza della tutela

Contattare subito il delegato aziendale che può aiutare ad avere dal Patronato INCA della CGIL l’assistenza e le tutele necessarie.


Come funziona la Legge 104/92

DEFINIZIONE DI HANDICAP

“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Il verbale della Commissione degli Invalidi Civili riporta la valutazione dell’Handicap, comprensiva della patologia (da conservare da parte dell’interessato), utile per la richiesta di permessi o congedo, da presentare all’Inps per i dipendenti privati, all’ente di appartenenza per il pubblico dipendente.

Riconoscimento del solo handicap

Sussistono le condizioni art. 3 comma 1(l.104/92)

Riconoscimento gravità handicap

Sussistono le condizioni art.3 comma 3 (l.104/92).

Il riconoscimento della gravità dell’handicap consente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di fruire dei permessi l. 104/91 per sé stessi o per un familiare oppure di fruire del congedo straordinario della durata massima di due anni per familiari.

Sono soggetti legittimati a chiedere i permessi:

  • Il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto;
  • Il parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del portatore di handicap, abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • Il lavoratore disabile per sé stesso. In tal caso può scegliere o tre giorni al mese, anche frazionati in mezze giornate, o in alternativa due ore di permesso giornaliero, se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno. Con orario inferiore a sei ore giornaliere, ha diritto a un’ora di permesso al giorno;
  • Il familiare che assiste il disabile può beneficiare dei tre giorni di permesso al mese, anche frazionati in mezze giornate o a ore nel rispetto del massimale orario mensile.

Si precisa che la persona portatrice di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.

I genitori naturali, affidatari, adottivi di figli fino a tre anni di età, portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente:

  • Dei permessi orari: due ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno, altrimenti con orario inferiore, un’ora di permesso giornaliero;
  • Del prolungamento del congedo parentale, fino ad un massimo di tre anni, comunque entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
  • Permessi mensili (tre giorni).

Hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici e a domicilio, sempre che il figlio portator di handicap grave non sia ricoverato a tempo pieno.

CONGEDO STRAORDINARIO DI DURATA BIENNALE

Sono soggetti legittimati a chiedere il congedo straordinario di durata biennale retribuito nell’ordine in cui la legge dispone gli aventi diritto al congedo, purché la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno:

  • Il coniuge convivente, l’unito civilmente convivente, il convivente di fatto, nel caso manchi, sia deceduto o sia affetto da gravi patologie invalidanti subentrano i genitori anche adottivi;
  • Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”-“l’unito civilmente convivente”- “ il convivente di fatto”;
  • Se entrambi sono mancanti (coniuge o genitori adottivi), deceduti o affetti da gravi patologie invalidanti si fa riferimento ad uno dei figli conviventi;
  • Nel caso anche i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti subentrano i fratelli o sorelle conviventi;
  • Se i fratelli e le sorelle conviventi risultano anch’essi mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti rimango per ultimi i parenti e affini fino al terzo grado, sempre conviventi.


Cosa sono gli Invalidi Civili

DEFINIZIONE DI INVALIDO CIVILE

…il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie o dismetabolismo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa…pari al 74%…non dipendente da guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio…

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti nel territorio italiano.

ASSEGNO MENSILE

Spetta agli invalidi parziali a cui sia stata riconosciuta un’invalidità lavorativa non inferiore al 74% e non superiore al 99%, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67, subordinato allo stato di bisogno economico.

PENSIONE INABILITA’

Concessa a chi ha un riconoscimento sanitario di inabilità totale e permanente al lavoro, percentuale pari al 100%, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67, subordinata allo stato di bisogno economico.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Riconosciuta ai cittadini totalmente inabili che hanno un riconoscimento pari al 100% e non in grado di deambulare senza l’aiuto di terzi o di svolgere gli atti quotidiani della vita indipendentemente dall’età, dal reddito.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minorenni, per la sola durata del corso scolastico o del trattamento terapeutico di recupero di riabilitazione ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e d anche ai minori ipoacusici che frequentino centri diurni finalizzati al recupero e riabilitazione, frequenza di scuola dell’obbligo, asili nidi e materne pubbliche o private, centri di formazione professionali finalizzati al reinserimento sociale, subordinata al limite reddituale in capo al minore.

CIECHI CIVILI

…coloro che in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio…

  • Ciechi assoluti: residuo visivo pari allo zero in entrambi gli occhi;
  • Ciechi parziali: residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi.

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti sul territorio italiano.

Prestazioni previste:

  • Pensione ciechi civili assoluti e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età subordinata allo stato di bisogno economico;
  • Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti indipendentemente dall’età, dal reddito, può essere cumulata con l’indennità che è erogata agli invalidi civili e ai sordomuti, compatibile con l’attività lavorativa;
  • Pensione ciechi parziali, spetta anche ai minori ed è subordinata allo stato di bisogno economico;
  • L’indennità speciale ai ciechi parziali viene erogata al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall’età, dal reddito.

SORDI

…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio…

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti sul territorio italiano.

Prestazioni previste

  • Pensione ai sordomuti che hanno un disagio economico, purché abbiano compiuto 18 anni e non oltre 67;
  • Indennità di comunicazione non soggetta limiti reddituali indipendentemente dall’età, dal reddito ed è compatibile con l’attività lavorativa e il ricovero in istituto può essere cumulata con l’indennità che è erogata agli invalidi civili.

PERSONE SORDOCIECHE

Sono definiti tali i soggetti disabili ai quali sono riconosciute entrambe le minorazioni di cecità e sordità, come disabilità specifica unica. E’ riconosciuta una prestazione, in forma unificata, che comprende le specifiche prestazioni economiche spettanti per le condizioni di cecità e sordità. Alle persone sordocieche continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l’inserimento al lavoro di pertinenza delle due menomazioni riconosciute.