Il 5 gennaio 2022 è stata sottoscritta l’ipotesi per il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali 2019 2021. La firma è arrivata dopo un lungo negoziato aperto dopo la firma del Patto per il lavoro pubblico che ne ha costruito le premesse.
Il primo risultato ottenuto è quello della crescita dei valori delle retribuzioni e cioè un incremento complessivo pari a circa il 5 %, di cui il 3,78 % sui valori tabellari dal 1° gennaio 2021, a partire da 90 euro. Ma questo è un contratto per molti aspetti innovativo infatti, si è riscritto l’ordinamento professionale di amministrazioni molto diverse fra loro e un tempo afferenti a comparti anch’essi differenti e frutto di relazioni sindacali e storie differenti.
Questo nuovo ordinamento nasce da una parte per semplificare il contesto attuale e dall’altra per dare risposta al cosiddetto mansionismo ovvero, la non rispondenza di attività svolte, dalla stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, rispetto al profilo professionale per cui si è stati assunti. Situazione, questa, aggravatasi negli anni per il blocco delle assunzioni e i pensionamenti, tratto comune a tutte le pubbliche amministrazioni e per il fatto che alcune attività sono ancora formalmente presenti ma, di fatto, sparite dal lavoro quotidiano e, al contrario, non sono stati inseriti nuovi profili rispondenti alle attuali necessità, per esempio quelli legati all’evolversi dell’innovazione tecnologica.
Il CCNL rivede l’ordinamento professionale suddividendo il personale in quattro aree (area degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate professionalità) inquadrato per famiglie professionali con competenze omogenee e la loro definizione torna ad essere materia di contrattazione collettiva integrativa (vale a dire amministrazione per amministrazione a livello centrale). Va fatto un inciso sull’area delle elevate professionalità, voluta dal governo per le assunzioni a termine del PNRR.
Tramite la definizione dei piani di fabbisogno del personale, utilizzando sia la possibilità di progressioni tra le aree (nel limite del 50 per cento dei posti da coprire) sia la partecipazione a concorsi (con adeguato riconoscimento dell’esperienza acquisita), siamo riusciti a renderla una opportunità anche per tutto il personale in servizio inquadrato nell’area dei funzionari. Il CCNL definisce, inoltre, un nuovo sistema delle progressioni economiche orizzontali più’ semplice e trasparente (stabilendo un adeguato equilibrio fra valutazione individuale, valorizzazione dell’esperienza maturata e competenze culturali acquisite) attraverso differenziali stipendiali che sostituiscono posizioni e fasce economiche, dando risposta anche alle posizioni cosiddette apicali.
Non solo, prevede delle procedure per attuare le tabelle di corrispondenza fra vecchio e nuovo ordinamento e passaggi tra le aree superiori, anche in deroga al titolo di studio, sulla base di requisiti che valorizzeranno l’esperienza maturata, le competenze acquisite e i titoli di studio posseduti. Per questi passaggi (procedure in deroga fino al 31.12.2024) il CCNL mette a disposizione, per ciascuna amministrazione, risorse pari allo 0,55% del monte salari 2018. Da sottolineare che al personale già in servizio vengono mantenute le differenze retributive di maggior favore, ove esistenti in base al precedente inquadramento a titolo di differenziale stipendiale, cui si sommano i nuovi differenziali stipendiali (progressioni economiche).
Altro aspetto di innovazione è il fatto di aver disciplinato il lavoro a distanza introducendone due tipologie: il lavoro agile e il lavoro da remoto. Il lavoro agile viene svolto senza vincolo di tempo e luogo della prestazione e vengono definite due fasce temporali di riferimento. La fascia di contattabilità, che non può essere superiore all’orario medio giornaliero e alle 36 ore la settimana, in cui il dipendente è tenuto a rispondere a telefonate, mail, SMS ecc. da parte dell’ amministrazione.
La fascia di inoperabilità, per le restanti ore della giornata, comprensive delle 11 ore continuative di riposo e della fascia notturna dalle ore 22 alle ore 6, in cui è garantito il diritto alla disconnessione. Si definisce poi il lavoro da remoto in cui la prestazione viene eseguita mantenendo il vincolo di tempo ma senza vincolo di luogo. In questo caso si applicano tutti gli istituti del contratto per i lavoratori in presenza (es. permessi, straordinario, turni, ecc.). In entrambi i casi il CCNL interviene, tramite il sistema delle relazioni sindacali, sulle opportunità di accesso, sul sistema dei diritti e sul riconoscimento di indennità nel rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratore a distanza e quelli in presenza.
Da ultimo va ricordato che il CCNL aggiorna i contenuti di quello precedente: migliora la fruizione frazionata dei congedi dei genitori, cancella il limite di quattro mesi per le assenze senza riduzione dello stipendio dovute ad effetti collaterali da terapie salvavita, migliora gli articoli 32 e 36 del CCNL ’16/’18 (con l’eliminazione dell’impedimento all’utilizzo nella stessa giornata di più permessi), migliora le tutele per donne vittime di violenza, riduce la decurtazione in caso di malattia (sia perché la riduzione dell’indennità di amministrazione interviene limitatamente ai primi dieci giorni, sia perché si riduce il valore dell’indennità su cui operare la decurtazione, visto che parte dell’indennità è ora conglobata nello stipendio) e introduce un nuovo articolo sulla transizione di genere per riconoscere l’identità alias.