La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La causa agisce lentamente e per gradi sull’organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l’esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

L’attuale sistema assicurativo riconosce (nell’industria e nel settore agricolo), nelle lavorazioni soggette ad assicurazione, sia le malattie professionali tassativamente elencate dalla legge, le cosiddette malattie professionali “tabellate” (o tecnopatie), sia quelle non espressamente elencate, ma di dimostrata origine professionale (cosiddette malattie professionali “non tabellate”, o malattie correlate al lavoro).

PROCEDURE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

  • COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?

Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al datore di lavoro, entro il termine di 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per non perdere il diritto all’indennità per i giorni precedenti la segnalazione. Per attivare le procedure il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e, se la malattia ha comportato astensione dal lavoro, i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

  • COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

La denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro unitamente ai riferimenti del certificato medico già tramesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a specifiche sanzioni amministrative. Per le malattie professionali riscontrate ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, e ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il medico che ha prestato prima assistenza al lavoratore, deve trasmettere telematicamente il certificato-denuncia all’Istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.

Nel caso di lavoratore che non svolga più attività alle dipendenze di terzi, la richiesta può essere fatta dallo stesso, anche tramite Patronato, allegando la certificazione sanitaria con l’indicazione dell’ultimo lavoro fatto con esposizione a rischio e nominativo del relativo datore di lavori.

IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA

L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) ha il compito di certificare o meno la presenza della malattia professionale. A questo punto l’iter per il riconoscimento della malattia prevede che il lavoratore venga convocato nella sede Inail di competenza territoriale per essere sottoposto a visita medica.

Accertata l’esistenza di un danno biologico e riconosciuta la malattia professionale il lavoratore incomincerà a percepire un’indennità economica.

Se invece la malattia non viene riconosciuta dall’INAIL il lavoratore ha diritto entro 3 anni e 150 giorni a fare ricorso.

IL DANNO BIOLOGICO

Per danno biologico si intende un danno di natura non patrimoniale. Si verifica nel caso in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica o psichica. È tale non solo quando sia di carattere permanente, ma finanche nella circostanza in cui abbia la caratteristica di essere reversibile. Dev’essere valutato da un medico-legale e dev’essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.

L’importanza della tutela

Contattare subito il delegato aziendale che può aiutare ad avere dal Patronato INCA della CGIL l’assistenza e le tutele necessarie.

N.B. Considerare un infortunio o una malattia professionale come semplice malattia, comporta al lavoratore considerevoli danni sia previdenziali che economici.