Prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
A CHI SPETTA
• Lavoratori dipendenti;
• Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
• Lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi e esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).
REQUISITI
Sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale
Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei cinque anni precedenti la domanda. La pensione è calcolata sull’anzianità assicurativa risultante all’atto della domanda, incrementata dei periodi contributivi esistenti tra la decorrenza di pensione e il compimento del 60° anno di età per un massimo di 40 anni di contribuzione.
L’età anagrafica fissata è senza distinzione di sesso e di gestione di appartenenza.
Incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, quindi è richiesta:
• La cessazione dell’attività lavorativa;
• La cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
• La cancellazione dagli albi professionali;
• La rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione.
La decorrenza è fissata dal:
• Mese successivo a quello di presentazione della domanda;
• Mese successivo a quello di cessazione dell’attività;
• Mese successivo alla cancellazione dagli elenchi/albi professionali.
La pensione di inabilità è reversibile.
ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
I pensionati di inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
L’assegno è concesso a domanda dell’interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità, non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, o dal perfezionamento dei requisiti insorti successivamente a tale data.