E’ una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
- Pensionato (pensione di reversibilità) se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anticipata, supplementare);
- Lavoratore (pensione indiretta), il diritto ai familiari superstiti spetta a condizione alternativa:
- Alla data del decesso il deceduto avesse almeno 15 anni di contributi versati;
- Almeno 5 anni di contributi di cui 3 anni versati nei 5 anni precedenti la data della morte. Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, si considerano utili anche i periodi di titolarità dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
La pensione spetta ai seguenti familiari:
- Sempre al coniuge superstite anche se separato, all’unito civilmente;
- Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- Ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
- minori di 18 anni ;
- studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
- maggiorenni inabili di qualunque età e a carico del genitore;
- Ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, se alla data del decesso sono minorenni, maggiorenni se inabili o studenti o universitari a carico del genitore deceduto;
- Nipoti minori equiparati ai figli se a totale carico del nonno o nonna alla data di morte dei medesimi.
In mancanza dei familiari sopra descritti subentrano:
- I genitori d’età pari o superiore a 65 anni, a totale carico del figlio al momento del decesso e non siano titolari di pensione.
In assenza anche dei genitori subentrano:
- I fratelli e sorelle celibi e nubili purché inabili, che dimostrino la vivenza a carico del deceduto e non siano titolari di pensione.
La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è calcolata sulla base della pensione dovuta ovvero della pensione in pagamento applicando le seguenti percentuali:
- 60% al coniuge /unito civilmente
- 80% al coniuge/unito civilmente e un figlio
- 100% al coniuge/unito civilmente e due o piu’ figli
- 70% un figlio in assenza del coniuge superstite
- 80% due figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e un figlio
- 100% tre o più figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e due figli
- 15% un genitore
- 30% due genitori
- 15% un fratello o sorella
- 30% due fratelli o sorelle
In base alla legge n. 125 del 27 luglio 2011 non hanno più diritto alla pensione ai superstiti i familiari condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio del coniuge.
CUMULO PENSIONE CON ALTRI REDDITI
- Se il pensionato possiede altri redditi, soggetti ad imposizione fiscale la pensione viene ridotta del:
- 25% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo;
- 40% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo;
- 50% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.
ECCEZIONE al cumulo (contitolarità)
Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.