DEFINIZIONE DI HANDICAP
“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”
Il verbale della Commissione degli Invalidi Civili riporta la valutazione dell’Handicap, comprensiva della patologia (da conservare da parte dell’interessato), utile per la richiesta di permessi o congedo, da presentare all’Inps per i dipendenti privati, all’ente di appartenenza per il pubblico dipendente.
Riconoscimento del solo handicap
Sussistono le condizioni art. 3 comma 1(l.104/92)
Riconoscimento gravità handicap
Sussistono le condizioni art.3 comma 3 (l.104/92).
Il riconoscimento della gravità dell’handicap consente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di fruire dei permessi l. 104/91 per sé stessi o per un familiare oppure di fruire del congedo straordinario della durata massima di due anni per familiari.
Sono soggetti legittimati a chiedere i permessi:
- Il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto;
- Il parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del portatore di handicap, abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- Il lavoratore disabile per sé stesso. In tal caso può scegliere o tre giorni al mese, anche frazionati in mezze giornate, o in alternativa due ore di permesso giornaliero, se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno. Con orario inferiore a sei ore giornaliere, ha diritto a un’ora di permesso al giorno;
- Il familiare che assiste il disabile può beneficiare dei tre giorni di permesso al mese, anche frazionati in mezze giornate o a ore nel rispetto del massimale orario mensile.
Si precisa che la persona portatrice di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.
I genitori naturali, affidatari, adottivi di figli fino a tre anni di età, portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente:
- Dei permessi orari: due ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno, altrimenti con orario inferiore, un’ora di permesso giornaliero;
- Del prolungamento del congedo parentale, fino ad un massimo di tre anni, comunque entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
- Permessi mensili (tre giorni).
Hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici e a domicilio, sempre che il figlio portator di handicap grave non sia ricoverato a tempo pieno.
CONGEDO STRAORDINARIO DI DURATA BIENNALE
Sono soggetti legittimati a chiedere il congedo straordinario di durata biennale retribuito nell’ordine in cui la legge dispone gli aventi diritto al congedo, purché la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno:
- Il coniuge convivente, l’unito civilmente convivente, il convivente di fatto, nel caso manchi, sia deceduto o sia affetto da gravi patologie invalidanti subentrano i genitori anche adottivi;
- Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”-“l’unito civilmente convivente”- “ il convivente di fatto”;
- Se entrambi sono mancanti (coniuge o genitori adottivi), deceduti o affetti da gravi patologie invalidanti si fa riferimento ad uno dei figli conviventi;
- Nel caso anche i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti subentrano i fratelli o sorelle conviventi;
- Se i fratelli e le sorelle conviventi risultano anch’essi mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti rimango per ultimi i parenti e affini fino al terzo grado, sempre conviventi.