DEFINIZIONE DI HANDICAP

“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Il verbale della Commissione degli Invalidi Civili riporta la valutazione dell’Handicap, comprensiva della patologia (da conservare da parte dell’interessato), utile per la richiesta di permessi o congedo, da presentare all’Inps per i dipendenti privati, all’ente di appartenenza per il pubblico dipendente.

Riconoscimento del solo handicap

Sussistono le condizioni art. 3 comma 1(l.104/92)

Riconoscimento gravità handicap

Sussistono le condizioni art.3 comma 3 (l.104/92).

Il riconoscimento della gravità dell’handicap consente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di fruire dei permessi l. 104/91 per sé stessi o per un familiare oppure di fruire del congedo straordinario della durata massima di due anni per familiari.

Sono soggetti legittimati a chiedere i permessi:

  • Il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto;
  • Il parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del portatore di handicap, abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • Il lavoratore disabile per sé stesso. In tal caso può scegliere o tre giorni al mese, anche frazionati in mezze giornate, o in alternativa due ore di permesso giornaliero, se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno. Con orario inferiore a sei ore giornaliere, ha diritto a un’ora di permesso al giorno;
  • Il familiare che assiste il disabile può beneficiare dei tre giorni di permesso al mese, anche frazionati in mezze giornate o a ore nel rispetto del massimale orario mensile.

Si precisa che la persona portatrice di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.

I genitori naturali, affidatari, adottivi di figli fino a tre anni di età, portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente:

  • Dei permessi orari: due ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno, altrimenti con orario inferiore, un’ora di permesso giornaliero;
  • Del prolungamento del congedo parentale, fino ad un massimo di tre anni, comunque entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
  • Permessi mensili (tre giorni).

Hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici e a domicilio, sempre che il figlio portator di handicap grave non sia ricoverato a tempo pieno.

CONGEDO STRAORDINARIO DI DURATA BIENNALE

Sono soggetti legittimati a chiedere il congedo straordinario di durata biennale retribuito nell’ordine in cui la legge dispone gli aventi diritto al congedo, purché la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno:

  • Il coniuge convivente, l’unito civilmente convivente, il convivente di fatto, nel caso manchi, sia deceduto o sia affetto da gravi patologie invalidanti subentrano i genitori anche adottivi;
  • Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”-“l’unito civilmente convivente”- “ il convivente di fatto”;
  • Se entrambi sono mancanti (coniuge o genitori adottivi), deceduti o affetti da gravi patologie invalidanti si fa riferimento ad uno dei figli conviventi;
  • Nel caso anche i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti subentrano i fratelli o sorelle conviventi;
  • Se i fratelli e le sorelle conviventi risultano anch’essi mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti rimango per ultimi i parenti e affini fino al terzo grado, sempre conviventi.